Art. 31 (Quaderno d'oneri E)
Allo scopo poi di assicurare il trasporto delle merci fra i porti italiani e di agevolare l'esportazione da tutti i porti verso quelli esteri, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quelle del punto di partenza del piroscafo il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovra' conservarsi posto sufficiente a bordo nella proporzione dei diversi scali della linea.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
