Art. 5 (Quaderno d'oneri C)
[1]L'orario delle partenze ed il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati dalla direzione generale delle poste, sentiti i concessionari, e potranno essere variati con preavviso di otto giorni pei porti interni, e di giorni quindici pei porti esteri.
[2]Le partenze da Venezia, da Brindisi e da Costantinopoli seguiranno sempre in orario, indipendentemente dal ritardo dell'arrivo dei piroscafi che fanno capo in detti porti. Le partenze medesime, nonche' quelle dai punti intermedi, potranno essere ritardate per ordine scritto della direzione generale delle poste, delle autorita' superiori della provincia, dei direttori delle poste, dei consoli di S. M., o per causa di forza maggiore, di cui sara' il giudice il commissario del Governo.
[3]I ritardi ordinati dall'amministrazione dovranno essere notificati ai concessionari col preavviso di tre ore, non potranno eccedere le ore dodici, salvo circostanze politiche straordinarie, e non daranno diritto ad alcuna indennita'.
[4]I piroscafi dei concessionari non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale a tenore delle leggi.
[5]Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in porto estero, il processo verbale dovra' essere vidimato dal console italiano, ed in sua mancanza dalle autorita' locali.
[6]In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno le ore di sosta nei diversi punti di approdo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione col minor ritardo possibile.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
