Art. 4 (Quaderno d'oneri C)
[1]Durante la concessione il Governo non potra' sussidiare altri servizi di navigazione sulla linea Venezia-Brindisi-Sira-Costantinopoli, e Messsina Sira-Costantinopoli.
[2]Questa interdizione non si estende pero' alle linee internazionali che movessero da Venezia per l'Egitto, per le Indie o per l'estremo Oriente, e non riguarda i favori e vantaggi di carattere generale che fossero accordati alla marina a vapore, non costituenti speciali privilegi.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
