[1]L'orario delle partenze ed il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati dalla direzione generale delle poste, sentiti i concessionari, e potranno essere variate mediante preavviso di otto giorni.
[2]Le partenze da Livorno dovranno seguire in orario, indipendentemente dal ritardo nell'arrivo dei piroscafi che fanno capo a quel porto.
[3]I concessionari si obbligano di mantenere un piroscafo di riserva in Cagliari per gli eventuali bisogni.
[4]Le partenze dai punti estremi, non che quelle dai punti intermedi, potranno pero' essere ritardate od anticipate per ordine scritto della direzione generale delle poste, delle autorita' superiori delle provincie, dei direttori delle poste o dei consoli di S. M., o per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il commissario del Governo.
[5]I ritardi e le anticipazioni ordinate dall'amministrazione dovranno essere notificate ai concessionari col preavviso di tre ore, non potranno eccedere le tre ore, salvo circostanze politiche straordinarie, e non daranno diritto ad alcuna indennita'.
[6]I piroscafi dei concessionari non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale a tenore delle leggi.
[7]Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in un porto estero, il processo verbale dovra' essere vidimato dal console italiano, ed in sua mancanza dalle autorita' locali.
[8]In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno le ore di sosta nei diversi punti di approdo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione col minor ritardo possibile.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
