Art. 2 (Quaderno d'oneri C)
[1]Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:
[2]Da Palermo a Messina.............. Leghe 41
[3]» Messina a Catania.............. » 18
[4]» Catania a Sira............... » 169
[5]» Sira a Salonicco............... » 77
[6]» Sira a Smirne................ » 49
[7]» Venezia ad Ancona.............. » 41
[8]» Ancona a Tremiti............... » 44
[9]» Tremiti a Bari................ » 30
[10]» Bari a Brindisi............... » 21
[11]» Brindisi a Corfu'.............. . » 39
[12]» Brindisi a Sira............... » 160
[13]» Sira a Costantinopoli............ » 108
[14]Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facolta' di fare rivedere dal Ministero della marina le distanze di cui sopra:
[15]1. Entro l'anno dalla data, da cui ha effetto la presente convenzione;
[16]2. Quando per mutate condizioni dei porti le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.
[17]Le decisioni del Ministero della marina sono obbligatorie per le due parti, ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidi referibili al tempo successivo al semestre in cui fu chiesta la revisione.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
