[1]I piroscafi dovranno essere di solida costruzione, muniti di buone macchine secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonche' da potere corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto per servizio dei viaggiatori quanto pel trasporto delle merci.

[2]A tale effetto ogni piroscafo dovra' soddisfare alle seguenti essenziali condizioni:

  • a)Possedere lo spazio sufficiente per contenere i viveri, solidi e liquidi, l'acqua ed il combustibile necessario all'intera navigazione, tenuto conto degli eventuali ritardi;
  • b)Avere le camere necessarie per gli alloggi dell'equipaggio, ed un numero sufficiente pei passeggieri delle due prime classi;
  • c)Possedere lo spazio sufficiente pel trasporto dei bagagli dell'equipaggio e dei viaggiatori, e delle merci di cui fosse chiesto l'imbarco, senza oltrepassare il tirante di acqua di pieno carico, che sara' determinato dal commissario governativo.

[3]I nuovi piroscafi, di cui al precedente articolo, saranno inoltre costruiti a doppio fondo, per avere nello spazio intermedio il posto per un sufficiente serbatoio d'acqua dolce; dessi dovranno poi avere le installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante pochi adattamenti, il trasporto di truppe e di cavalli.

[4]Pei piroscafi, infine, di nuova costruzione, i concessionari dovranno riservare pei passeggieri di terza classe apposito locale e munir questo di alcune cuccette con materasso per coloro che soffrissero il male di mare.

[5]Alcuni di questi posti dovranno essere riservati alle donne.

[6]Nessun nuovo piroscafo, oltre quelli gia' adibiti alla navigazione di levante, verra' ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovra' attenersi al regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi di cui all'articolo 46.

[7]Tale giunta determinera' se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocita' e di stazatura richieste dai precedenti articoli.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-c-art14 · fonte del testo

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