Art. 3 (Convenzione)
[1]Per l'esecuzione dei servizi contemplati all'articolo primo, il Governo corrispondera' ai contraenti, nei limiti determinati dai rispettivi quaderni di oneri, le seguenti sovvenzioni:
[2]Lire diciotto (lire 18) per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno, alle linee di cui alla lettera A;
[3]Lire diciannove (lire 19) per lega, come sopra, alle linee di cui alla lettera B, fatta eccezione per la seconda corsa fra Messina e Malta, designata nel quaderno d'oneri sotto la lettera E, per la quale sara' corrisposto il sussidio di lire dodici (lire 12) per lega.
[4]Lire diciassettemila seicentosedici (lire 17,616) pel servizio con barca a vela fra Trapani e Pantelleria;
[5]Lire ventuna (lire 21) per lega, come sopra, alle linee di cui alla lettera C;
[6]Lire un milione trecento ottantamila (lire 1,380,000) all'anno complessivamente pei servizi di cui alla lettera D, cioe': un milione ed ottantamila (lire 1,080,000) pei viaggi a Bombay, compresa ogni spesa pel passaggio del canale di Suez, e trecentomila (lire 300,000) pei viaggi ad Alessandria di Egitto;
[7]Lire trentadue (lire 32) per lega, come sopra, compresa ogni spesa pel passaggio del canale di Suez, pel servizio di cui alla lettera E.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
