Art. 2 (Convenzione)
I servizi di cui alle lettere A, D ed E saranno esercitati dal commendatore Rubattino in nome proprio, e della societa' da esso rappresentata; quelli di cui alla lettera B saranno esercitati dal commendatore Florio in nome proprio e della societa' da esso rappresentata; quelli infine di cui alla lettera C dal commendatore Florio in nome proprio, con facolta' di riunirli agli altri servizi della sua societa'.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
