Art. 4 (Convenzione)
Qualora le spese di transito pel canale di Suez venissero soppresse o diminuite, in guisa che la somma pagata a questo titolo dal concessionario risultasse, in media per anno, inferiore alle lire italiane trentamila (lire 30,000) per ogni viaggio di andata e di ritorno, la sovvenzione attribuita ai servizi di Bombay e di Singapore, di cui alle lettere D ed E, sara' diminuita della somma che fosse stata pagata dal detto concessionario in meno delle lire trentamila (lire 30,000) per tutti i diritti di transito del canale.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
