[1]I viaggi designati nell'articolo primo sotto le linee a, b, c, d, e, g, dovranno essere eseguiti con una velocita' normale di dieci nodi all'ora; quelli sotto le lettere i e h colla velocita' di nove nodi, ed i rimanenti colla velocita' di otto nodi all'ora.
[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
