[1]A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno fornire al Governo, nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, una cauzione di lire duecento mila in cartelle del debito pubblico, calcolate al corso di borsa della capitale del Regno, od in numerario da versarsi nella cassa dei depositi e prestiti.

[2]Tale cauzione potra' essere restituita ai concessionari, quando avranno posto in navigazione il materiale d'obbligo, che sara' stabilito per l'esercizio del servizio.

[3]In sostituzione della detta cauzione dovra' pero' essere vincolato a favore del Governo, e fino alla concorrenza della indicata somma, un piroscafo, mediante oppignorazione con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso, a termine di legge.

[4]Detto piroscafo dovra' essere assicurato presso societa' di assicurazione accettate dal Governo, per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art7 · fonte del testo

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