Art. 20 (Quaderno d'oneri C)
[1]Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potra' richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avra' a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suacennato.
[2]Ove poi, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nell'intinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovasse nell'impossibilita' di proseguire la corsa, il capitano sara' in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'ufficio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
