Art. 37 (Quaderno d'oneri C)
[1]Qualora la partenza d'un piroscafo fosse differita senza causa di forza maggiore di ore 10, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero, potranno prendere, di concerto colle autorita' locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo; e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.
[2]Nel caso d'interruzioni ripetute, il Governo potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari perche' il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.
[3]Quando nonostante tale invito si verificassero nuove interruzioni, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potra' essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
