Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo potra' fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti o che da essi fossero stati adibiti al servizio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
