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Miscellanea
Che approva l'annessa convenzione per la proroga delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfu' e Zante
Legge 31 maggio 1890, n. 6873
- Aggiornato al
- 2 giugno 1890
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Convenzione con la Eastern Telegraph Company Limited, per la proroga delle concessioni…
- Art. 2La compagnia si obbliga di mantenere i suddetti cavi in buono stato di esercizio e di…
- Art. 3La Compagnia avra' diritto di porre in opera ai punti di approdo dei cavi quei ripari e…
- Art. 4I delegati del Governo italiano avranno la facolta' di assistere alle esperienze che si…
- Art. 5L'esercizio dei cavi di Sicilia-Malta e di Otranto-Corfu' sul territorio italiano sara'…
- Art. 6Per tutti i venti anni che durera' questa convenzione, la compagnia continuera' a…
- Art. 7Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati…
- Art. 8Fermo restando quanto fu stabilito con la Convenzione 1° maggio 1887 (art. 3 della legge…
- Art. 9La Compagnia Eastern accorda all'Italia il transito pel cavo Otranto-Zante alle…
- Art. 10Restano in vigore tutti gli altri patti contenuti nelle concessioni di cui all'art. 1, in…
- Art. 11Un anno prima della scadenza della presente convenzione, il Governo e la Compagnia si…
- Art. 12La presente convenzione sara' registrata colla tassa fissa di lire una.
- Art. 13Per gli effetti civili della presente la Compagnia delega a suo rappresentante…
- Art. 14La presente convenzione non sara' valida se non dopo approvata per legge. Fatto a Roma li…
