Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati dall'amministrazione dei telegrafi italiani e dalla compagnia in conformita' delle disposizioni della Convenzione internazionale di Pietroburgo, e del regolamento e tariffe adottate nelle Conferenze telegrafiche internazionali che hanno luogo a determinati periodi di tempo, rimanendo fermo che, la compagnia mantiene la franchigia su propri cavi al telegrammi di Stato fra le Autorita' italiane e i Reg consoli di Malta, di Corfu' e di Tunisi, ben inteso che per questi ultimi (da o per Tunisi) la franchigia e' limitata al percorso dei cavi tra l'Italia e Malta.
Testo vigente dal 2 giugno 1890
