[1]La Compagnia avra' diritto di porre in opera ai punti di approdo dei cavi quei ripari e quei meccanismi che le piacera' per proteggerli.
[2]I ripari agli approdi non dovranno pero' essere d'inciampo o pregiudicevoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.
Testo vigente dal 2 giugno 1890
