La Compagnia Eastern accorda all'Italia il transito pel cavo Otranto-Zante alle corrispondenze tutte del regime Europeo, senza distinzione di provenienza, a destinazione della Turchia d'Europa, d'Asia e Arcipelago, alle condizioni stesse alle quali le dette corrispondenze andrebbero soggette per la via di Valona; cioe', con un debito dell'Italia verso la Compagnia eguale a quello risultante verso la Turchia dall'applicazione delle tasse regolamentari. Cio' peraltro fino a tanto che la Turchia mantenga gli accordi ora agenti fra essa e la Eastern, per effetto dei quali la tassa terminale turca e' ridotta a centesimi 20 per le corrispondenze che transitano per i cavi della Compagnia; e fino a tanto che l'Italia mantenga a centesimi cinque per parola, come e' attualmente, la tassa speciale di transito del cavo di Valona.
Testo vigente dal 2 giugno 1890
