[1]Fermo restando quanto fu stabilito con la Convenzione 1° maggio 1887 (art. 3 della legge n. 4319, serie 3ª, del 13 febbraio 1887) per l'esercizio della linea Massaua-Assab-Perim e salvo le ulteriori riduzioni che si potessero concordare per mezzo di corrispondenza fra il Governo e la Compagnia, questa si obbliga, a decorrere dalla data di approvazione della presente e per tutta la durata della proroga dei venti anni, di ridurre la tassa di transito per le corrispondenze fra l'Italia e i suoi possedimenti in Africa (per mezzo del cavo Perim-Assab-Massaua), a lire 1,90 per parola per i telegrammi privati e a lire 1,75 per parola per i telegrammi di Stato.
[2]La Compagnia si obbliga contemporaneamente di concedere sulle tasse stabilite con questo articolo un ribasso percentuale proporzionale a quello che essa venisse a fare in seguito sulle tasse ordinarie attuali per il transito sui cavi dall'Italia a Perim, di sua proprieta'.
[3]La Compagnia consente inoltre che i telegrammi di servizio intorno alle condizioni elettriche dei cavi godano della completa franchigia.
Testo vigente dal 2 giugno 1890
