[1]L'esercizio dei cavi di Sicilia-Malta e di Otranto-Corfu' sul territorio italiano sara' fatto dal Governo con personale ed apparati propri secondo le regole d'arte e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparati adottati.
[2]L'esercizio del cavo Otranto-Zante dovra' esser fatto dal Governo italiano come si e' praticato fin'ora, e potra' anche esser fatto diretta mente dalla Compagnia con impiegati ed apparati propri, secondo che' parra' alla Compagnia piu' conveniente.
[3]Nel primo caso la Compagnia continuera' a pagare al Governo Italiano lire 6,950 annue, come compenso per spese di personale, indennita' di pernottazione e manutenzione della linea che collega il cavo all'ufficio di Otranto; e, nel secondo caso, la compagnia (ove non stabilisca in Otranto un ufficio proprio separato da quello italiano) paghera' al Governo italiano una somma annua da pattuirsi come compartecipazione nelle spese di locale, illuminazione, riscaldamento e cancelleria dell'ufficio di Otranto; e cio' in equa proporzione delle spese che per tali titoli sostiene l'Amministrazione governativa.
Testo vigente dal 2 giugno 1890
