[1]Convenzione con la Eastern Telegraph Company Limited, per la proroga delle concessioni riguardanti il collocamento, la manutenzione e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e Malta, Corfu' e l'Egitto.

[2]Il Ministero delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia, rappresentato dal signor commendatore Clemente Viale, Ispettore generale dei telegrafi all'uopo delegato con nota di S. E. il ministro, n 596/1780 del 3 febbraio 1890, ed il signor cavaliere Alfredo Eggington, rappresentante e procuratore legale della Eastern Telegraph Company Limited, con domicilio legale a Roma, a forma dell'annesso atto di procura; allo scopo di regolare le condizioni alle quali e' concessa alla Compagnia suddetta una proroga delle concessioni riguardanti il collocamento, la manutenzione e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e Malta, Corfu'e l'Egitto, sono addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione:

[3]Art. 1.

[4]Sono rispettivamente prorogate per venti anni, a decorrere dalla data dell'approvazione per legge della presente:

  • a)Le concessioni accordate col R. decreto del Governo delle Due Sicilie del 2 maggio 1859 e colla Convenzione del 5 luglio 1861, approvata con legge del Regno d'Italia del 30 marzo 1862 n. 525 alla Mediterranean Extension Telegraph Company Limited, pel collocamento, l'esercizio e la manutenzione di due cavi sottomarini, uno fra la Sicilia e Malta e l'altro tra Otranto e l'isola di Corfu'; concessioni scadenti, la prima nel 1889, la seconda nel 1891; le quali, in forza della legge n. 2516 del 16 luglio 1884 passarono alla Eastern Telegraph Company;
  • b)La concessione pel collocamento, la manutenzione e l'esercizio di una linea telegrafica sottomarina fra l'Italia e l'Egitto, approvata con legge 4 maggio 1873 n. 1319, e rinnovata con legge 9 luglio 1883 n. 1508, la quale scadrebbe il 27 aprile 1894.

Testo vigente dal 2 giugno 1890

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