[1]Articolo VII

[2]1. I Cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di acquistare possedere e disporre di beni immobili o di altri diritti reali nei territori dell'altra Alta Parte Contraente alte seguenti condizioni:

  • a)nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti dipendera' dalle leggi e regolamenti che sono o che potranno essere in vigore in avvenire nello Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America dove sono situati i beni o dove esistono i diritti di cui trattasi; e
  • b)nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti sara' a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana dallo Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America nel quale e' domiciliato detto cittadino od in conformita', delle leggi dello Stato, territorio o possedimento in cui tale persona giuridica ed associazione e' creata od organizzata; purche' la Repubblica italiana non sia tenuta ad accordare ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America diritti a questo riguardo piu' ampi di quelli accordati o che potranno essere accordati in avvenire entro i territori di detta Repubblica ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Repubblica. 2. Se si presenti il caso che un cittadino od una persona giuridica ed associazione di ciascuna Alta Parte Contraente, residente o meno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che ivi svolga o meno attivita' d'affari o d'altro genere, non possa, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei detti territori, ricevere per successione perche' straniero, quale legatario o quale erede quando trattisi di cittadino, beni immobili ivi situati ed altri diritti reali ivi esistenti, in tal caso al detto cittadino o alla detta persona giuridica ed associazione sara' concesso un termine di tre anni entro il quale vendere o altrimenti disporre di detti beni o diritti reali, Questo termine sara' prorogato in misura ragionevole qualora cio' sia reso necessario dalle circostanze. Il trapasso o l'accettazione di tali beni o diritti reali saranno esenti dal pagamento di ogni imposta di successione o testamentaria di qualsiasi genere o da tributi amministrativi od altri gravami piu' elevati di quelli applicati attualmente o che saranno applicati in avvenire in casi uguali di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nel cui territorio sono situati i beni od esistono i diritti reali. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno piena facolta' di disporre di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, per testamento, donazione od altrimenti: ed i loro eredi legatari e donatari, siano essi persone fisiche di qualsiasi nazionalita' o persone giuridiche ed associazioni dovunque create od organizzate, residenti o meno entro i territori dell'Alta Parte Contraente ove detti beni sono situati e sia che vi svolgano o meno attivita' d'affari, succederanno nei detti beni ed avranno facolta' di di prenderne possesso, sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti e di conservarli o di disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'Articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame piu' elevato e da qualsiasi restrizione pio onerosa di quelli applicabili in casi uguali ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di succedere quali eredi, legatari e donatori di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, lasciati o donati ad essi da cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente o da cittadini di qualsiasi terzo Paese e potranno prenderne possesso sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti, e conservarli o disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'Articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame e da qualsiasi restrizione, diversi o piu' elevati di quelli applicabili in casi eguali di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Nessuna disposizione del presente paragrafo sara' interpretata in modo da aver effetto sulle leggi e regolamenti di ciascuna Alta Parte Contraente che vietino e restringano la proprieta' diretta o indirette di parte di persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni di nazionalita' straniera di quote sociali o titoli di debito di persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente che svolgano determinate attivita'. 4. Rispetto a tutte le materie connesse coll'acquisto, proprieta', locazione, possesso o disposizione di beni mobili, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, subordinatamente alla eccezione di cui al paragrafo 3 dell'Articolo IX, riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artvii · fonte del testo

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