Art. 17 — Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni

Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 puo' chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 18 della presente legge. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennita' corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennita' anche prima della cessazione del rapporto. Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennita' prevista dal comma precedente, essa e' determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennita' stessa. All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennita' fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorita' giudiziaria. Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennita' di cui al comma precedente, il proprietario e' tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa. Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario puo' provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. 4 Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario. Nella determinazione dell'indennita' di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono computati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-23 giugno 1988, n. 692 (in G.U. 1a s.s. 29/06/1988, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme sui contratti agrari") nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente."

Testo vigente dal 30 giugno 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 692/1988

    Ha colpito questo articolo
    23 giugno 1988

    Il criterio cronologico introdotto dalla legge n. 203 del 1982 - anteriorità o posteriorità delle opere migliorative alla data della sua entrata in vigore - è privo di qualsiasi valore giustificativo e produce, in relazione alla tutela della loro libertà di iniziativa economica e del loro diritto di proprietà sul fondo, una discriminazione tra i proprietari concedenti ancor meno giustificabile di quella prodotta dall'art. 11 (già dichiarato illegittimo) della legge n. 11 del 1971: esso è, infatti, assunto come mero limite di efficacia di un condono arbitrariamente concesso agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano illegittimamente eseguito opere modificative o trasformative del fondo. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, agli affittuari di fondi rustici che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente. - Cfr. sent. n. 153/1977

    Art. 17 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1988

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1982 al 30 giugno 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9-23 giugno 1988, n. 692 (in G.U. 1a s.s. 29/06/1988, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme sui contratti agrari") nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art17 · fonte del testo

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