Contratti agrari

Art. 49 — Diritti degli eredi

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita' agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che cosi' si instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione. L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1049/1988

    Questione infondata
    30 novembre 1988

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 597/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 49 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 597/1988

    Questione infondata
    31 maggio 1988

    La norma dell'art. 49 L. 203/1982 - secondo cui in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti del fondo hanno diritto di continuare la conduzione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori, e sono considerati affittuari di queste - non si risolve in un privilegio in vantaggio di singoli coeredi, in quanto è volta a garantire l'interesse pubblico alla conservazione dell'azienda produttiva; ne' essa contrasta con il precetto dell'eguaglianza, stante l'obiettiva diversità delle situazioni dei coeredi che abbiano o non continuato a coltivare lo stesso fondo; e neppure concreta alcuna forma di esproprio, limitandosi a costituire un rapporto di affitto forzoso tra coeredi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 L. 1982 n. 203, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 49 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art49 · fonte del testo

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