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Miscellanea
Assistenza a favore dei profughi
Legge 4 marzo 1952, n. 137
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2001
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai…
- Art. 2Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, gia'…
- Art. 3Alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo…
- Art. 4Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3)…
- Art. 5I profughi di cui all'art. 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta sono esclusi…
- Art. 6Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle…
- Art. 7Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge: a)…
- Art. 8Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti e' concessa ai profughi in…
- Art. 9I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si…
- Art. 10Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino…
- Art. 11Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il…
- Art. 12Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati…
- Art. 13I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e…
- Art. 14Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi…
- Art. 15Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei…
- Art. 16All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte…
- Art. 17Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti…
- Art. 18Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal…
- Art. 19I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti…
- Art. 20La localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo…
- Art. 21Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 18 la Cassa depositi e…
- Art. 22I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti…
- Art. 23Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in…
- Art. 24I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della…
- Art. 25Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota…
- Art. 26A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sara' soppresso nello stato di previsione…
- Art. 27Le ditte e le societa' imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati…
- Art. 28I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine…
- Art. 29Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti…
- Art. 30A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di prolugo dalla vigente…
- Art. 31I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i…
- Art. 32A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti…
- Art. 33Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli…
- Art. 34Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1 marzo 1949, n. 51 e la legge 1…
- Art. 35Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con cui i…
