Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale. La iscrizione presso i suddetti uffici nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle Amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio e' determinata in relazione al luogo del ricovero.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art12 · fonte del testo

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