I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilita' di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati. Ad essi sara' corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158. I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art9 · fonte del testo

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