Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica. Alla domanda dovra' essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo e' iscritto.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art14 · fonte del testo

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