Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei centri di raccolta e che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, e' concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessita', nei centri di raccolta, che dovra' in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1955, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997. Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sara' corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158. Ai detti profughi e' concesso, in caso di provata necessita', dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1955 e, nei casi di comprovata indigenza il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 novembre 1964, n. 1225

7

La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967.

Testo vigente dal 16 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 novembre 1964, n. 1225

    La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art10 · fonte del testo

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