Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con cui i trattamenti assistenziali gia' previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1 luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art35 · fonte del testo

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