Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una Commissione presieduta dal prefetto e composta dell'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale della assistenza post-bellica, del presidente dell'istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella Provincia in cui gli alloggi vengono costruiti. Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art23 · fonte del testo

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