Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La successione automatica dell'acquirente del veicolo o natante nella polizza di assicurazione r.c.a. non trasferita dall'alienante ad altro veicolo agevola la conservazione della garanzia assicurativa in favore dei terzi danneggiati e, dunque, risponde ad un criterio di indubbia razionalita`, anche in vista della realizzazione delle esigenze di solidarieta` sociale (art. 2 Cost.) cui e` ispirata l'assicurazione obbligatoria. Non sono pertanto irrazionali - ne` comunque censurabili dalla Corte costituzionale, stante la discrezionalita` del legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina - le denunziate disparita` di trattamento dell'acquirente rispetto all'alienante, nonche` rispetto al cessionario (quest'ultima, peraltro, insussistente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
Art. 8 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sara' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso. Il regolamento stabilira' le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art8 · fonte del testo
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