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Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sara' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso. Il regolamento stabilira' le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1983

    Questione infondata
    29 marzo 1983

    La successione automatica dell'acquirente del veicolo o natante nella polizza di assicurazione r.c.a. non trasferita dall'alienante ad altro veicolo agevola la conservazione della garanzia assicurativa in favore dei terzi danneggiati e, dunque, risponde ad un criterio di indubbia razionalita`, anche in vista della realizzazione delle esigenze di solidarieta` sociale (art. 2 Cost.) cui e` ispirata l'assicurazione obbligatoria. Non sono pertanto irrazionali - ne` comunque censurabili dalla Corte costituzionale, stante la discrezionalita` del legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina - le denunziate disparita` di trattamento dell'acquirente rispetto all'alienante, nonche` rispetto al cessionario (quest'ultima, peraltro, insussistente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969 n. 990).

    Art. 8 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art8 · fonte del testo

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