Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1976

dal giudice conciliatore di Roma, nel procedimento civile vertente tra

De Santis Maurizio e Compagnia Tirrenia di capitalizzazioni ed

assicurazioni, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22

settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui

il giudice conciliatore di Roma, in data 31 ottobre 1973, aveva

intimato a De Santis Maurizio di pagare alla Compagnia Tirrena di

capitalizzazioni ed assicurazioni la somma di Lit. 50.000 dovuta per

rata scaduta sulla polizza R.C.A. n. 20/885, lo stesso giudice, con

ordinanza del 12 aprile 1976, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 24

dicembre 1969 n. 990, in base al quale appunto la Compagnia predetta

aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in questione.

Al riguardo il giudice a quo, dopo aver affermato che la norma

impugnata impone all'acquirente di un autoveicolo usato di divenire

ipso jure cessionario del contratto di assicurazione, precisa che con

ciò l'acquirente sarebbe posto in una situazione di diseguaglianza

rispetto all'assicuratore ed al venditore, senza giustificato motivo.

Invero, sempre a dire del giudice a quo, mentre l'acquirente vedrebbe

conculcata la propria libertà di stipulare un nuovo contratto di

assicurazione con la Compagnia che egli preferisca, l'ente

assicuratore, usando del diritto riconosciutogli dall'art. 1918 c.c.,

potrebbe recedere dal contratto quando abbia notizia della cessione

della cosa assicurata. Inoltre, mentre il venditore, a tenore dell'art.

8 impugnato, ha la possibilità di scegliere fra il rimanere assicurato

con la sua Compagnia trasferendo la polizza dell'autoveicolo venduto a

quello che eventualmente acquisti in sostituzione, il compratore

dovrebbe invece sottostare alla scelta del venditore al quale verrebbe

così attribuito irrazionalmente un trattamento preferenziale.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale come per legge.

Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva anzitutto, "anche ai fini di una manifesta

irrilevanza della questione", che il debitore opponente non ha

contestato la cessione del contratto di assicurazione al momento

dell'acquisto del veicolo, ma solo molto più tardi, quando già erano

scadute alcune rate del premio; dal che dovrebbe dedursi che egli non

contesta la legittimità dell'art. 8 citato, e mentre se ne avvale per

dichiararsi adempiente all'obbligo dell'assicurazione, manifesterebbe

la sua pretesa di non essere vincolato al contratto al momento del

pagamento del premio di assicurazione.

Comunque nel merito la questione sarebbe infondata poiché, data

l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile per i

danni derivanti dalla circolazione dei veicoli sancita dall'art. 1

della stessa legge, sarebbe ragionevole prevedere nell'interesse

generale e dello stesso proprietario del veicolo che il trasferimento

di quest'ultimo comporti, salvo patto contrario, la cessione anche del

contratto di assicurazione. Non verrebbe in tal modo violata la

libertà ed autonomia contrattuale, poiché le parti ben potrebbero

pattuire l'esclusione della cessione della polizza come condizione del

contratto di trasferimento del veicolo. L'art. 8, invero, conterrebbe

una mera presunzione, secondo cui si considera ceduta la polizza se

l'alienante non chiede che il contratto di assicurazione sia trasferito

ad altro veicolo, e ciò non comporterebbe un'imposizione da parte

dell'alienante ma significherebbe soltanto che ai fini della conoscenza

del trasferimento del contratto da uno all'altro veicolo solo

l'alienante titolare della polizza e proprietario di altro veicolo deve

fare la dichiarazione, così come, nel caso di cessione della polizza

unitamente al trasferimento del veicolo, cedente e cessionario devono

darne comunicazione ai fini del rilascio del nuovo certificato di

assicurazione (come previsto dall'art. 19 del Reg. 24 novembre 1970 n.

973).

D'altra parte la ratio della norma impugnata, di garantire la

continuità della copertura assicurativa attraverso l'onere di

subentrare in un contratto in corso per il residuo periodo della sua

validità, inferiore ordinariamente ad un anno, e senza aggravio

economico dato che le tariffe sono approvate con Decreto del Ministero

dell'industria, commercio e artigianato, risponde alla regola

dell'obbligatorietà dell'assicurazione, che persegue i fini

costituzionali indicati dall'art. 2 Cost.

Pertanto l'acquirente, che ha sempre l'obbligo di garantire una

copertura assicurativa, non si troverebbe in condizioni di disparità

verso l'alienante, al quale solo, come titolare della polizza, può

ovviamente spettare la scelta tra il cedere la polizza stessa col

consenso dell'acquirente o il trasferirla su altro veicolo.

Né disparità esisterebbe tra il cessionario della polizza e

l'ente assicuratore, non tanto per la evidente diversità della loro

posizione, ma perché l'invocato art. 1918 c.c. che prevede il recesso

sia dell'assicuratore che del terzo acquirente sarebbe derogato dalla

legge speciale che impone sia all'assicuratore che all'acquirente la

conservazione del contratto. Anzi, potrebbe ipotizzarsi, se mai, una

discriminazione a danno dell'assicuratore che è sempre tenuto al

contratto anche verso un soggetto diverso dall'originario. Considerato in diritto :

1. - L'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dispone che il

trasferimento di proprietà di un veicolo o di un natante importa la

cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, a meno che

l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo o il

natante alienato sia reso valido per altro veicolo o natante di sua

proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

I1 giudice a quo prospetta il dubbio del contrasto di tale norma

con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. sotto un

duplice profilo e precisamente perché: a) il trasferimento ipso jure,

del contratto istituirebbe una discriminazione a danno dell'acquirente

nei confronti della compagnia di assicurazione giacché, mentre questa

conserverebbe il diritto di recedere dal contratto a norma dell'art.

1918 c.c., eguale facoltà non sarebbe prevista per l'acquirente, il

quale vedrebbe così violata la propria libertà contrattuale; b) il

venditore del veicolo conserverebbe la facoltà di rimanere assicurato

con la sua Compagnia trasferendo la polizza su altro veicolo di sua

proprietà, mentre identica possibilità non sarebbe concessa

all'acquirente, che in sostanza dovrebbe subire la scelta del

venditore.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in linea pregiudiziale,

l'irrilevanza della questione, motivando l'eccezione in base alla

considerazione che il debitore opponente non avrebbe contestato la

cessione del contratto di assicurazione al momento dell'acquisto ma

solo quando si era già verificata la scadenza di alcune rate, per cui

dovrebbe concludersi che egli in realtà non contesterebbe la

legittimità della norma citata tanto da avvalersene per conservare la

copertura assicurativa, e manifestando solo in un secondo momento la

sua pretesa di non essere vincolato al contratto.

L'eccezione non è fondata.

È certo invero che, pur se manifestata in sede di giudizio di

opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento delle rate scadute, la

pretesa dell'acquirente investe la operatività, nel caso di specie,

dell'art. 8 censurato, in base al quale appunto era stato pronunziato

il decreto ingiuntivo in accoglimento della richiesta della Compagnia

di assicurazione. La decisione del giudizio principale restava e resta

pertanto subordinata alla validità della norma censurata, il che è

sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso di pregiudizialità

fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la

decisione del caso concreto, in cui si sostanzia appunto il necessario

requisito della rilevanza richiesta dall'art. 23 della l. 11 marzo 1953

n. 87.

3. - Nel merito il dubbio sollevato dal giudice a quo deve

ritenersi non fondato sotto entrambi i profili delineati.

Al riguardo è sufficiente osservare che l'art. 8 in questione fa

parte del sistema normativo stabilito con la l. n. 990 del 1969 che,

ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi

causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il

raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A

tale scopo ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia,

ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante

deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel

settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha

conferito rilevanza costituzionale.

Il trasferimento del contratto di cui all'art. 8 censurato, anche

in relazione agli effetti immediati ed automatici che esso possa

comportare nei confronti dei contraenti, e che secondo la

giurisprudenza comporta senz'altro nei confronti dei terzi danneggiati,

agevola certamente la conservazione della garanzia assicurativa ed è

pertanto rispondente ad un criterio di indubbia razionalità.

Le disparità di trattamento evidenziate dal giudice a quo non

appaiono irrazionali e comunque non sono censurabili in questa sede,

tenuta presente appunto la riconosciuta discrezionalità del

legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che,

ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina.

Deve poi osservarsi che comunque non sussisterebbe la disparità di

trattamento nei confronti dell'assicuratore, il quale, secondo il

giudice a quo, a differenza dell'assicurato, avrebbe sempre facoltà di

recesso ex art. 1918 c.c. Invero questa norma, secondo la costante

giurisprudenza del giudice ordinario, non è applicabile alla

responsabilità civile ma riguarda l'ipotesi di danno alle cose

assicurate. Inoltre, il trasferimento del rapporto assicurativo avviene

ope legis sia nei riguardi del cessionario (acquirente), sia nei

riguardi del contraente ceduto (assicuratore).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost., con ordinanza del giudice conciliatore di Roma del 12

aprile 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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