Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 luglio 1976 dal Pretore di Siniscola nel

procedimento civile vertente tra Magliocchetti Andrea e l'Ufficio

Centrale Italiano ed altro, iscritta al n. 174 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141

dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1979 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Riboldi Ferruccio e Kaiser Charles ed

altri, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atto notificato in duplice copia per mezzo del servizio

postale a ministero dell'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di

Siniscola all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) nella sede di Milano

corso Venezia 8 e a Martino Magrini presso lo stesso U.C.I. il 1

ottobre 1975, Magliocchetti Andrea convenne avanti la Pretura di

Siniscola per l'udienza del 3 febbraio 1976 l'U.C.I. e, ai sensi

dell'art. 6 l. 990/1969, Magrini Martino chiedendo dichiarare unico ed

esclusivo responsabile dell'incidente originato il 23 dicembre 1974

dallo scontro tra autoveicoli, appartenenti l'uno al Magliocchetti e

l'altro al Magrini, quest'ultimo e, di conseguenza, condannare l'U.C.I.

al pagamento a favore di esso attore della somma di lire 500.000 a

titolo di risarcimento, e, in via istruttoria, assegnare, a carico

dell'U.C.I. e a favore dello stesso attore, la somma di lire 250.000.=,

da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Né all'udienza fissata nell'atto di citazione, né alla successiva

udienza del 5 aprile 1976 essendo comparsi i convenuti, l'adito Pretore

di Siniscola, constatata la ritualità della notificazione, ne

dichiarò la contumacia e ne ammise l'interrogatorio sui capitoli

articolati dall'attore e rinviò per la assunzione del mezzo

istruttorio all'udienza del 25 maggio 1976.

Si costituì nell'interesse dell'U.C.I. il dott. proc. Silvio Piras

chiedendo, con la comparsa di risposta dd. 24 maggio 1976, in via

preliminare 1) dichiararsi la nullità della notificazione al convenuto

contumace Magrini Martino, in subordine l'illegittimità costituzionale

dell'art. 6 l. 990/1969, 2) comunque, previo riconoscimento della non

attribuibilità al convenuto della mancata costituzione, ammettere lo

stesso ad esplicare quelle attività che gli sarebbero precluse a causa

della tardiva costituzione, nel merito, 3) assolversi l'U.C.I.

dall'avversa domanda, con vittoria spese, diritti ed onorari e ad

istruzione della causa che il Pretore ammettesse prova per testi

articolando all'uopo capitoli e indicando la generalità dei testi.

Lo stesso dott. proc. Silvio Piras si costituì nell'interesse di

Magrini Martino chiedendo con comparsa di costituzione e risposta del

25 maggio 1976, 1) previa dichiarazione della nullità della

notificazione della citazione ammettersi il convenuto a compiere

attività istruttorie ai sensi dell'art. 294 c.p.c., o in subordine

dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 990/1969 in

relazione agli artt. 3 e 24 Cost., 2) dichiarare Magliocchetti Andrea

responsabile del sinistro di cui era causa, 3) di conseguenza assolvere

il convenuto Magrini dall'avversa domanda, condannando l'attore al

risarcimento del danno a favore del convenuto nella misura di D. M.

1.843,93, oltre il risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo e

la svalutazione monetaria, e ad istruttoria della causa dedusse prova

per testi formulando i capitoli.

Alla udienza del 25 maggio 1976 comparvero per ambo i convenuti il

proc. dott. Silvio Piras e per l'attore il suo difensore, che formulò

le conclusioni definitive; a seguito di che il Pretore dichiarò

ammissibile la costituzione dei convenuti e revocò la ordinanza

declaratoria di loro contumacia e rinviò all'udienza del 25 giugno e

poi del 6 luglio 1976, nella quale il Pretore si riservò di decidere.

1.2. - Con ordinanza emessa il 12 luglio 1976 (comunicata il

successivo 1 settembre e notificata il 16 marzo 1977; pubblicata nella

G.U. n. 141 del 25 maggio 1977 e iscritta al n. 174 R.O. 1977), l'adito

Pretore giudicò non manifestamente infondata, in riferimento agli

artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost., la questione di

costituzionalità dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n.

990, nel quale s'intende domiciliato ex lege presso l'U.C.I. il

cittadino che, dimorando in Stato straniero, circoli in Italia con auto

immatricolata all'estero, sul riflesso che la impugnata disposizione

creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini

italiani residenti nello Stato italiano e cittadini dimoranti

all'estero con non prevedere a questi ultimi, se ex lege domiciliati

presso l'U.C.I., la notifica personale dei provvedimenti ammissivi

dell'interrogatorio o del giuramento ai sensi dell'art. 290 c.p.c.; la

reputò rilevante "coinvolgendo la rituale notifica della citazione del

convenuto, diretto responsabile del sinistro, dei cui danni l'attore ha

chiesto giudizialmente il ristoro".

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 10

ottobre 1976 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza

della proposta questione.

3.1. - Nel giudizio introdotto con atto notificato il 12 maggio

1975 all'U.C.I. a Kaiser Charles Egen, ex lege domiciliato presso

l'U.C.I., e alla Vereinigte Haftpflicht Versicherung, con il quale

Riboldi Ferruccio aveva chiesto dichiararsi il Kaiser responsabile

dell'incidente provocato dallo scontro tra gli autoveicoli guidati da

esso Riboldi e dal Kaiser, e condannare l'U.C.I. e il Kaiser al

risarcimento dei danni, si costituì il solo U.C.I. eccependo

l'incostituzionalità dell'art. 6, comma secondo l. 990/1969, l'adito

Pretore di Milano, riservato ogni provvedimento sulla eccezione

d'incostituzionalità sollevata dall'U.C.I., dispose con ordinanza 21

giugno 1975 la prova per testi articolata nell'interesse dell'U.C.I.,

la assunse e con ordinanza 25 maggio 1979 assegnò la causa a sentenza.

3.2. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1979 (pervenuta alla Corte

il 5 febbraio 1980; comunicata il 30 luglio e notificata il 16 novembre

1979; pubblicata nella G.U. n. 105 del 16 aprile 1980 e iscritta al n.

88 R.O. 1980) l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la

questione di costituzionalità dell'art. 6, comma secondo l. 990/1969,

per ciò che a) il principio di eguaglianza sarebbe leso in quanto non

è prevista la notifica personale al soggetto domiciliato presso

l'U.C.I. con conseguente inosservanza dei termini dell'art. 163 bis

c.p.c. per la notifica in Stati esteri e nel caso di giudizio avanti il

conciliatore o il pretore - stante la perentorietà dei termini - non

è consentito all'utente del veicolo immatricolato all'estero di

instaurare con l'attore un reale contraddittorio, né è prevista la

notifica personale dei provvedimenti ammissivi dell'interrogatorio

formale e del giuramento, delle comparse contenenti domande nuove o

riconvenzionali e delle sentenze ai sensi dell'art. 292 c.p.c., e b)

per essere sufficiente, in tema di notificazione di atti processuali,

una semplice presunzione di conoscenza di tali atti, non sarebbe

garantito il diritto di difesa.

4. - Avanti la Corte non si è costituito l'U.C.I.; ha spiegato

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

generale dello Stato con atto depositato il 29 aprile 1980 nel quale ha

argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

5. - Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il giudice

Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. Considerato in diritto :

6. - I due incidenti, iscritti ai nn. 174 R.O. 1977 e 88 R.O. 1980,

coinvolgono la stessa disposizione e assumono gli stessi parametri e,

pertanto, vanno riuniti ai fini di contestuale deliberazione.

7. - L'incidente iscritto al n. 174 R.O. 1977 è inammissibile

perché il giudice a quo non ha speso neppure una parola sulla

rilevanza della proposta questione e - mette conto di aggiungere -

assai ardua sarebbe stata l'impresa di fornire in proposito una qualche

giustificazione della necessità di rimettere gli atti a questa Corte

per poco si considerasse che l'assicurato, cui la citazione era stata

notificata presso l'U.C.I., si era costituito e aveva fatto valere le

proprie ragioni (supra 1.), di tal che la nullità della citazione,

consecutiva al sospetto d'incostituzionalità, era longe et ultra

sanata per avere l'atto raggiunto lo scopo, cui era destinato, di

provocare il contraddittorio tra i protagonisti dello scontro tra i due

autoveicoli.

Pertanto va dell'incidente dichiarata la inammissibilità.

8.1. - L'art. 6 l. 24 dicembre 1969, n. 990, dopo avere sancito per

i veicoli e natanti, immatricolati o registrati in Stati esteri che

circolano temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali

della Repubblica, l'obbligo di stipulare, per la durata della

permanenza in Italia, una assicurazione ai sensi della legge 990/1969,

soggiunge nel comma secondo che "l'obbligo di assicurazione si

considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un

certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente

costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per

la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal

natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un

corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato

si intende domiciliato, che si assuma di provvedere nei limiti e nelle

forme stabilite dalla presente legge alla liquidazione dei danni

causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica,

garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto,

riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato".

8.2. - I sospetti d'incostituzionalità della disposizione

impugnata, sulla quale la l. 26 febbraio 1977 n. 39 di conversione del

d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 ha apportato qualche modifica che ratione

temporis non rileva per essere stata la citazione notificata il 1

ottobre 1975, non sono giustificati e, pertanto, la questione

d'incostituzionalità, che ne è stata originata, non si appalesa

fondata.

Premesso che nella Relazione alla Camera fu posto in luce che con

l'art. 6 comma secondo in fieri si era inteso recepire nella patria

legislazione il sistema del certificato internazionale di assicurazione

(così detta carta verde), istituito nel quadro della Commissione

economica per l'Europa ed entrato nell'uso del turismo internazionale,

l'accusa di offesa al principio di eguaglianza perpetrata in danno

dello straniero domiciliato all'estero con imporgli la domiciliazione

ex lege e con far sì che in dipendenza di tale domiciliazione non

possa fruire del maggior termine di comparizione fissato per i soggetti

residenti in Stati esteri non regge di fronte alle finalità del

congegno posto in essere con l'art. 6, diretto ad evitare una lite

contro un cittadino straniero residente all'estero.

Ancor meno riesce offeso il diritto di difesa perché non ha

riscontro nella realtà la "presunzione" temuta dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 174 R.O. 1977 e 88 R.O.

1980,

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti) nella parte in cui considera ex

lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia

il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli in Italia

con un veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 12 luglio

1976 del Pretore di Siniscola (n. 174/1977);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 6 comma

secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui considera ex

lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia

lo straniero domiciliato in Stato estero, che circoli in Italia con un

veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 30 giugno 1979 del

Pretore di Milano (n. 88/1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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