Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 18

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni

("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), promosso con

ordinanza emessa il 29 marzo 1983 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Rioli Domenico e Talice Paolo ed

altro, iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione dell'Ufficio Centrale Italiano

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Mario Pogliani per l'Ufficio Centrale Italiano e

l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un cittadino italiano conviene in giudizio dinanzi al Pretore

di Modena un suddito britannico e insieme l'U.C.I. (Ufficio Centrale

Italiano) per il risarcimento dei danni arrecati alla propria

autovettura dal veicolo straniero, che si assume immatricolato in

Gran Bretagna.

Contumace il cittadino britannico, l'U.C.I. si costituisce

eccependo per sé difetto di legittimazione passiva, perché non

dimostrato il possesso della c.d. carta verde da parte dello

straniero, attestante l'esistenza di assicurazione per la

responsabilità civile per i danni causati dal veicolo, rilasciata da

apposito ente costituito all'estero, accettato dal corrispondente

ente costituito in Italia, nella specie il convenuto U.C.I., ai sensi

dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

In base all'art. 18 della citata legge, il danneggiato ha azione

diretta contro l'assicuratore, purché il sinistro sia causato dalla

circolazione di veicolo assistito dalla stipula di regolare

assicurazione. L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata sia

nella forma descritta della c.d. "carta verde", certificato

internazionale di assicurazione, sia in quella della c.d. "carta

rosa" o polizza di frontiera, valida per la durata della permanenza

in Italia del veicolo immatricolato all'estero.

2. - L'adito Pretore ritenendo che la direttiva del Consiglio

delle Comunità europee del 24 aprile 1972 è attuata nel nostro

ordinamento con decreto ministeriale 12 ottobre 1972, vale a dire con

un provvedimento amministrativo che deroga agli artt. 6 e 18 della

legge n. 990 del 1969, in quanto prevede la garanzia dell'U.C.I. per

sinistri causati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio

di altri Stati membri della Comunità economica europea,

indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano o non siano

assicurati, disapplica il detto decreto ministeriale, per non avere

forza derogatrice di legge, e, considerando inattuata la direttiva

CEE nel nostro ordinamento, contro l'obbligo di cui all'art. 189 del

Trattato di Roma, solleva, in riferimento all'art. 11 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6

e 18 della legge n. 990 del 1969.

3. - L'Avvocatura dello Stato, concludendo per la irrilevanza o la

infondatezza della questione, sostiene che il decreto ministeriale

del 12 ottobre 1972 si limita ad abilitare l'U.C.I. al risarcimento

del danno nelle ipotesi previste dalla direttiva C.E.E. anche quando

il veicolo non sia coperto da assicurazione, a garanzia ulteriore

rispetto alla previsione dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, che

non viene affatto contraddetta.

4. - L'U.C.I. sottolinea che la direttiva C.E.E. del 24 aprile

1972 non fa cadere l'obbligo dell'assicurazione, ma soltanto il

dovere di controllo del documento comprobante la esistenza

dell'assicurazione; osserva che il decreto ministeriale del 12

ottobre 1972, imponendo all'U.C.I. di rispondere anche dei danni

cagionati da veicoli esteri non assicurati, non vulnera la normativa

della legge n. 990 del 1969; conclude per l'irrilevanza della

questione per non essere stato provato che il veicolo di cui in

giudizio sia stato immatricolato in Gran Bretagna. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena con ordinanza del 29 marzo 1983 (reg.

ord. n. 830/1983), nel procedimento civile vertente tra Rioli

Domenico e Talice Paolo ed altro, solleva, in riferimento all'art. 11

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

"dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive

modifiche, nella parte in cui dispone che anche i veicoli

immatricolati o stazionanti abitualmente in uno Stato membro della

Comunità Europea sono tenuti al possesso di un certificato

internazionale di assicurazione o di una polizza di frontiera,

nonché dell'art. 18, stessa legge, nella parte in cui, per i veicoli

di cui sopra, non è prevista azione diretta anche nel caso che non

siano coperti da assicurazione".

2. - La questione non è fondata.

L'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, imposto

dall'art. 6 della legge n. 990 del 1969, per i veicoli e i natanti

immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino

temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della

Repubblica, nell'alternativa delle due forme o della polizza di

frontiera, stipulata per la durata della permanenza in Italia, o

della carta verde, certificato internazionale di assicurazione

rilasciato da apposito ente costituito all'estero e accettato da un

corrispondente ente costituito in Italia, non è affatto contraddetto

dalla direttiva C.E.E. del 24 aprile 1972 (72/166/CEE).

Tale direttiva è ispirata dalla ratio di agevolare la

circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della

Comunità e a tal fine stabilisce che ogni Stato membro si astiene

dall'effettuare controllo dell'assicurazione della responsabilità

civile sui veicoli provenienti dal territorio di altro Stato membro,

quando entrano nel suo territorio. Dall'ottavo considerando, nonché

dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva emerge chiaramente che la

soppressione del controllo della "carta verde" è condizionata alla

garanzia, realizzata in base all'accordo tra i sei uffici nazionali

d'assicurazione, fondato sulla presunzione che tutti gli autoveicoli

comunitari sono coperti da un'assicurazione, dell'indennizzo dei

danni a seguito di sinistro causato da uno di tali veicoli, anche se

non assicurato.

La presunzione che si sia adempiuto all'obbligo dell'assicurazione

è a fondamento dell'assunzione di garanzia da parte degli uffici

nazionali di assicurazione, indipendentemente dalla realtà del fatto

presunto.

Si tratta dunque di un regime di equiparazione del veicolo non

assicurato a quello assicurato, strutturato sulla fictio iuris che

"qualsiasi autoveicolo comunitario che circoli nel territorio della

Comunità sia coperto da assicurazione. In conformità a questo

principio, la direttiva non contempla l'intervento dei vari fondi di

garanzia, ma solo quello dell'Ufficio nazionale di ciascuno Stato

membro. Quest'ufficio deve provvedere al risarcimento, rivolgendosi

all'Ufficio dello Stato membro di immatricolazione per ottenere il

rimborso delle somme erogate. In mancanza di assicurazione, l'ufficio

del paese di stazionamento può rivolgersi a sua volta al fondo di

garanzia dello stesso paese". Così la Corte di Giustizia della

Comunità ha interpretato con sentenza 9 febbraio 1984, causa

64/1983, l'ottavo considerando della direttiva 72/166.

3. - Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972, del pari, non

contrasta con l'art. 6 della legge n. 990 del 1969, ma legittima

l'Ufficio Centrale Italiano, costituito fra le imprese esercenti in

Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, a

provvedere al risarcimento dei danni provenienti da veicoli

stazionanti abitualmente nel territorio degli altri Stati membri

della Comunità economica europea "anche nel caso che il veicolo non

sia coperto da assicurazione" (art. 1, comma 1).

Il provvedimento ministeriale riproduce quanto disposto dalla

direttiva C.E.E., l'estensione, cioè, della garanzia anche ai

veicoli per i quali è mancato l'adempimento dell'obbligo di

assicurazione. Non è ravvisabile pertanto deroga, da parte di un

atto amministrativo, quale è il decreto ministeriale, di norma di

legge, come l'art. 6 della legge n. 990 del 1969.

4. - La disapplicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 1972

da parte del giudice a quo è dunque dovuta ad una erronea lettura

sia dei contenuti della direttiva 72/166/CEE, sia del detto decreto

ministeriale, circa una pretesa portata abrogativa, nascente dall'una

e dall'altro, dell'obbligo di assicurazione così come stabilito con

la legge n. 990 del 1969.

La deduzione che il giudice a quo trae dalla propria

disapplicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 1972 - e cioè

che alla direttiva 72/166/CEE lo Stato italiano non si sarebbe

conformato, non essendo adeguato un provvedimento amministrativo e

occorrendo una legge di attuazione, con la conseguenza che, nel

permanere della legge n. 990 del 1969, si mancherebbe all'obbligo di

cui all'art. 189 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo

della C.E.E., in violazione dell'art. 11 della Costituzione - si

fonda sulla petizione di principio, innanzi confutata, della

contrarietà, sia pure in parte qua, della direttiva 72/166/CEE alla

disciplina dell'assicurazione obbligatoria imposta dalla legge

italiana.

5. - Quanto al rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento

interno, che nella specie, come sopra dimostrato, non necessita di

armonizzazione alcuna, questa Corte ribadisce l'evoluzione degli

orientamenti espressi nella propria giurisprudenza (sentt. 18

dicembre 1973, n. 183; 22 ottobre 1975, n. 232; 22 dicembre 1977, n.

163; 5 giugno 1984, n. 170; 19 aprile 1985, n. 113), che abilitano il

giudice ordinario a disapplicare le norme nazionali confligenti o

incompatibili con il diritto comunitario, qualora egli accerti che la

normativa comunitaria debba regolare il caso sottoposto alla sua

cognizione. La distinzione tra regolamenti comunitari di immediata

applicazione e direttive che abbisognano di leggi o provvedimenti

interni di recezione e adattamento non ha tuttavia rilievo in causa

dato che il profilo, prospettato dal giudice a quo di confligenza di

norma nazionale con norma sovranazionale, è insussistente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" modificata

dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39), sollevata in riferimento

all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza

del 29 marzo 1983 (reg. ord. n. 830/1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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