Se ben può rientrare nei compiti del legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere delle contribuzioni assicurative facenti capo ad enti pubblici, tuttavia ciò egli può farlo solo nei limiti in cui restino salvi i diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume. Sono perciò costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., gli artt. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui escludono, per il sanitario già iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un istituto di assistenza e beneficenza, che è esonerato dall'iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. Tali disposizioni ledono infatti il diritto del sanitario ad ottenere una prestazione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro, comportando un'ingiustificata limitazione di quella parte di retribuzione nella quale si sostanzia il trattamento di quiescenza (retribuzione differita), rispetto all'ammontare che gli sarebbe dovuto se fossero versati i contributi connessi col lavoro prestato. Ne' vale obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939 offre la possibilità al sanitario di potersi iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, giacché anche per questa via si avrebbe una non ragionevole riduzione del trattamento economico del prestatore d'opera, che non può essergli imposta.
Art. 18 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 18 Testo unico Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 11 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari