Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione del regolamento della Cassa

di previdenza per le pensioni dei sanitari) promosso con ordinanza

emessa il 29 ottobre 1975 dalla Corte d'appello di Roma, nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza

sociale e il Pio Istituto S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma e

Tripodi Mario, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo

1976.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 29 ottobre 1975, la Corte d'appello di Roma

- nel corso di un giudizio promosso dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale nei confronti del Pio Istituto di S. Spirito ed

OO.RR. di Roma per ottenerne la condanna al pagamento di contributi per

le assicurazioni sociali obbligatorie relativi al rapporto di lavoro

del prof. Mario Tripodi, primario medico del Pio Istituto - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 6 luglio

1939, n. 1035, che secondo la Corte d'appello "esonera dal pagamento di

detti contributi le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

per i medici già provvisti di pensione, i quali possono iscriversi

facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il

proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne

assuma volontariamente l'onere".

Ritenuta la rilevanza nel giudizio a quo, la Corte di appello ha

dedotto, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione,

la disparità di trattamento derivante dalla suddetta normativa fra

sanitari che già usufruiscano di una pensione, a seconda che prestino

servizio presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,

ovvero presso altro datore di lavoro, con conseguente contrasto con il

principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e con quello della

tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 della

Costituzione).

Davanti a questa Corte si è costituito l'INPS deducendo che la

legge 6 luglio 1939, n. 1035, regolamenta la "Cassa per le pensioni ai

sanitari", ente previdenziale che cura l'erogazione del trattamento di

pensione ai sanitari dipendenti dagli enti locali o dallo Stato,

allorché non godano di altro trattamento di quiescenza a carico dello

Stato. Pertanto tale legge non riguarda né il trattamento di

quiescenza dei sanitari liberi professionisti, né quello dei sanitari

che siano lavoratori subordinati e non siano iscritti a detta Cassa,

mentre in base agli artt. 37 e 38 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,

tutti i lavoratori subordinati debbono essere obbligatoriamente

assicurati presso l'INPS, esclusi i dipendenti pubblici cui sia già

assicurato altrimenti un trattamento di previdenza e di quiescenza.

Conseguentemente il prof. Tripodi, non potendo godere della copertura

assicurativa presso la "Cassa per le pensioni ai sanitari" per la

preclusione derivante dall'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035,

doveva essere assicurato presso l'INPS.

Se ne dovrebbe dedurre - secondo la difesa dell'INPS - che l'art.

11 della legge n. 1035 del 1939, non è applicabile nel giudizio a quo

e la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza.

Solo in subordine, ove essa non venga dichiarata inammissibile,

l'INPS ha chiesto che sia dichiarata fondata.

Nessuna altra parte privata si è costituita dinanzi a questa

Corte, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'Istituto nazionale

della previdenza sociale nei confronti del Pio Istituto di S. Spirito e

OO.RR. di Roma, per ottenerne la condanna al pagamento di contributi,

la Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha

ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 35

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (recante "Approvazione

del regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai

sanitari"), a norma del quale "le istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio

già provvisti di pensione, che non sia di guerra né privilegiata

ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali le leggi

o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o

facoltativo. I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente

alla Cassa di previdenza, corrispondendo oltre il proprio anche il

contributo dell'ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma

volontariamente l'onere".

2. - La questione è inammissibile per irrilevanza.

Invero l'azione promossa dall'INPS, fondata sul presupposto che in

mancanza di altra copertura assicurativa, i lavoratori debbano godere

della previdenza affidata ad esso Istituto, tende ad ottenere il

pagamento, da parte del Pio Istituto di S. Spirito in Roma, dei

contributi previdenziali per il personale sanitario cui si riferisce il

citato art. 11 della legge n. 1035 del 1939.

Ciò posto occorre osservare che la previdenza per i sanitari trova

una disciplina sua propria nella legge n. 1035 del 1939, la quale si

discosta dal sistema generale posto dal r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827

(recante "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

sociale"), ed ha istituito all'uopo una apposita Cassa di previdenza,

alla quale affluiscono i contributi relativi ai sanitari stessi: l'art.

6 di detta legge statuisce in linea di principio che la iscrizione alla

Cassa è obbligatoria per i sanitari contemplati "dal precedente art.

1", fra i quali sono i "medici chirurghi ed i veterinari dipendenti dai

Comuni, dalle Province e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza".

A tale regola generale fa eccezione l'art. 11, del quale qui si

discute, per quanto attiene ai sanitari dipendenti dalle I.P.A.B. e

già godenti di altri trattamenti pensionistici.

E, allora, evidente, in tale sistema normativo, che la eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11

produrrebbe l'unica conseguenza di ripristinare la obbligatorietà

della iscrizione alla Cassa in questione dei sanitari ivi preveduti, ai

sensi degli artt. 1 e 6.

Ne consegue che una tale declaratoria d'illegittimità

costituzionale non dispiegherebbe nessun effetto nel giudizio a quo,

promosso non già dalla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari

(la quale non è neppure parte nel giudizio a quo), ma dall'INPS nei

confronti del Pio Istituto di S. Spirito ed OO.RR. di Roma, per

ottenere, come si è detto, la condanna al pagamento di contributi in

proprio favore per un primario medico dipendente dal Pio Istituto.

Sussiste pertanto un difetto di rilevanza della questione

constatabile prima facie dall'esame degli atti, che, secondo, la

consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende la questione

sollevata inammissibile (sentenze nn. 1 del 1977; 122 del 1976; 20, 139

e 301 del 1974; 1 e 171 del 1973).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (recante "Approvazione

del regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei

sanitari"), sollevata dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza di

cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTO- NINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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