[1]La iscrizione e' facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • a)percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue; 6
  • b)abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,
  • c)siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila; 6
  • d)siano in servizio in qualita' di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilita'.

[2]E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonche' per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di eta'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 giugno 1954, n. 409

6

La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto: - (con l'art. 17, comma 1) che "Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell'art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo"; - (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesso e' elevato a lire 1.500.000"; - (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dal 13 luglio 1954.

Testo vigente dal 27 luglio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 giugno 1954, n. 409

    La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto: - (con l'art. 17, comma 1) che "Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell'art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo"; - (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesso e' elevato a lire 1.500.000"; - (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dal 13 luglio 1954.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art8 · fonte del testo

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