[1]Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

[2]I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1975, n. 181) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.

Testo vigente dal 10 luglio 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 113/1980

    Questione inammissibile
    16 luglio 1980

    La previdenza per i sanitari è disciplinata dalla legge n. 1035 del 1939, che ha istituito un'apposita Cassa alla quale affluiscono i contributi relativi ai sanitari, che debbono esservi obbligatoriamente iscritti, ad eccezione di quelli dipendenti da I.P.A.B. e già godenti di altri trattamenti pensionistici, giusta il denunciato art. 11 della legge n. 1035/1939. Pertanto, la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 produrrebbe l'effetto di ripristinare la obbligatorietà della iscrizione alla Cassa in questione dei sanitari ivi preveduti, senza spiegare alcun effetto nel giudizio a quo, promosso non già dalla Cassa di Previdenza per le pensioni ai sanitari, ma dall'I.N.P.S., per ottenere il pagamento in proprio favore dei contributi per un primario medico dipendente del Pio Istituto di S. Spirito ed OO. RR. di Roma. Sussiste, pertanto, difetto di rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 11 cit., che la rende inammissibile.

    Art. 11 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 176/1975

    Illegittimità dichiarata
    3 luglio 1975

    Se ben può rientrare nei compiti del legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere delle contribuzioni assicurative facenti capo ad enti pubblici, tuttavia ciò egli può farlo solo nei limiti in cui restino salvi i diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume. Sono perciò costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., gli artt. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui escludono, per il sanitario già iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un istituto di assistenza e beneficenza, che è esonerato dall'iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. Tali disposizioni ledono infatti il diritto del sanitario ad ottenere una prestazione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro, comportando un'ingiustificata limitazione di quella parte di retribuzione nella quale si sostanzia il trattamento di quiescenza (retribuzione differita), rispetto all'ammontare che gli sarebbe dovuto se fossero versati i contributi connessi col lavoro prestato. Ne' vale obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939 offre la possibilità al sanitario di potersi iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, giacché anche per questa via si avrebbe una non ragionevole riduzione del trattamento economico del prestatore d'opera, che non può essergli imposta.

    Art. 18 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 18 Testo unico Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 11 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 10 luglio 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1975, n. 181) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art11 · fonte del testo

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