I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente Ordinamento siansi iscritti alla Cassa con il contributo dell'ente a norma del testo unico approvato con R. decreto-legge 1° maggio 1930-VIII, n. 680, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente articolo 11 lettera c), fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'articolo 16. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al disotto di lire cinquemila salva agli interessati la facolta' di continuare nella iscrizione ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art68 · fonte del testo

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