Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d.

1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035

(trattamento di quiescenza dei sanitari), promosso con ordinanza emessa

l'11 marzo 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili -

sul ricorso di Gualteroni Mario contro l'Istituto di previdenza presso

il Ministero del tesoro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1973

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1

agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione di Gualteroni Mario;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito l'avv. Enrico Schiavone, per il Gualteroni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto del 31 gennaio 1970 la direzione generale degli

Istituti di previdenza concedeva al dottor Mario Gualteroni, con

decorrenza dal 1 gennaio 1969, la pensione normale diretta di L.

1.000.O72 annue. Dal computo del servizio utile per il trattamento di

quiescenza l'amministrazione concedente escludeva il periodo dal 1

novembre 1936 al 31 gennaio 1969 durante il quale il Gualteroni aveva

prestato servizio, come medico condotto, presso l'opera pia Azzanelli

Cedrelli di Bergamo simultaneamente a quello prestato nelle locali

carceri giudiziarie.

Contro il provvedimento di liquidazione l'interessato proponeva

ricorso alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento, ai fini

pensionistici, anche del periodo suindicato ancorché per esso l'opera

pia Azzanelli Cedrelli non avesse provveduto ad apposita iscrizione

alla Cassa per le pensioni ai sanitari, essendo già in atto

l'iscrizione alla predetta Cassa per l'attività sanitaria svolta nello

stesso periodo presso le carceri giudiziarie.

La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, preso atto

che, in forza dell'art. 18 del testo unico approvato con r.d. 1 maggio

1930, n. 680, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto

nell'art. 11 del nuovo ordinamento di previdenza per le pensioni ai

sanitari (legge 6 luglio 1939, n. 1035), le istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza sarebbero esonerate da ogni contributo per i

medici in servizio appartenenti a categorie per le quali leggi e

regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o

facoltativo, ha sollevato, con ordinanza dell'11 marzo 1972, la

questione di legittimità costituzionale dei precitati articoli di

legge, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Nella motivazione dell'ordinanza si rileva che la mancata iscrizione

alla Cassa per le pensioni dei sanitari in base alle norme impugnate

comporterebbe per il sanitario la non utilizzazione, ai fini

pensionistici, del servizio prestato presso un Istituto di assistenza e

beneficenza, qualora tale prestazione sia stata simultanea ad altro

servizio che tale iscrizione comporti. Per la Corte dei conti una

siffatta situazione realizzerebbe senza altro una ipotesi di contrasto

con l'art. 36, primo comma, della Costituzione che garantirebbe ai

lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del

lavoro svolto in quanto, in base all'insegnamento della Corte

costituzionale (sentenze n. 3 del 1966; n. 78 del 1967 e n. 112 del

1968), la pensione avrebbe carattere di retribuzione differita.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è regolarmente costituito

il dottor Gualteroni, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo

Suardi ed Enrico Schiavone.

La difesa, riprendendo e sviluppando le motivazioni dell'ordinanza,

si riporta anch'essa alla interpretazione che dell'art. 36, primo

comma, della Costituzione avrebbe dato la Corte costituzionale e in

forza della quale sarebbero da ravvisarsi nella norma costituzionale

due principi, quello della retribuzione proporzionata, che

comporterebbe un trattamento retributivo adeguato al lavoro prestato,

in modo da impedire uno sfruttamento antisociale del lavoratore, e

quello della retribuzione sufficiente. Conseguirebbe da ciò che nella

valutazione quantitativa e qualitativa della retribuzione differita - e

tale sarebbe la pensione - si dovrebbe tener conto dei principi

costituzionali senza distinzione alcuna o limiti particolari, quali che

siano state le modalità delle prestazioni lavorative purché risultino

continuative e riconducibili sul piano giuridico ad un rapporto di

lavoro o di impiego. Contro tali principi sarebbe in palese contrasto

la disposizione dell'art. 18 del testo unico riprodotto sostanzialmente

nell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939.

In effetti tali norme, indubbiamente disposte a favore delle opere

pie al fine di sgravarle dall'onere del pagamento delle contribuzioni

sociali, non potrebbero essere rivolte in danno del prestatore d'opera

contenendone e limitandone i diritti in quanto ciò si risolverebbe nel

riversare su di lui l'onere di elargizioni le quali, in casi del

genere, dovrebbero gravare su chi le dispone, ossia sullo Stato. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in

riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930,

n. 680, e dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, i quali

consentono che il sanitario, già iscritto alla "cassa per le pensioni

ai sanitari" per una data prestazione professionale a carattere

continuativo, venga privato della parte differita della

retribuzione-pensione relativa al simultaneo servizio prestato presso

un Istituto di assistenza e beneficenza, esonerato dall'iscrizione del

sanitario stesso alla Cassa.

2. - La questione è fondata nei limiti in prosieguo precisati.

L'art. 18 del r.d. 1 maggio 1930, n. 680 (approvazione del testo

unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei

sanitari), stabilisce che le istituzioni di beneficenza sono esonerate

da ogni contributo quando si valgano di medici già iscritti alla

Cassa. Tale disposizione di legge è stata ripresa dall'art. 11 della

legge 6 luglio 1939, n. 1035 (approvazione dell'ordinamento della Cassa

di previdenza per le pensioni dei sanitari), il quale, a sua volta,

esonera le istituzioni di assistenza e beneficenza da ogni contributo

per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di

guerra né privilegiata ordinaria, o che appartengono a quelle

categorie per le quali leggi e regolamenti prevedono un trattamento di

quiescenza obbligatorio o facoltativo.

Questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966 ha affermato il

principio, ribadito in successive sentenze, che "in riferimento

all'art. 36 della Costituzione la retribuzione dei lavoratori, tanto

quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella

differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e

corrisposta sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza,

a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa,

rappresenta nel vigente ordinamento costituzionale (che, tra l'altro,

l'art. 1 della Costituzione definisce fondato su lavoro) una entità

fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di

particolare protezione".

È da rilevare che tale principio, conforme al dettato del

precitato art. 36 della Costituzione che garantisce il diritto per il

lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità

del suo lavoro, trova piena applicazione anche nel caso di specie, una

volta riconosciuto che la pensione deve essere considerata una forma di

retribuzione differita, direttamente legata alla natura e agli aspetti

del rapporto di lavoro prestato.

Sussiste, pertanto, una incompatibilità con l'art. 36 della

Costituzione, nelle limitazioni che le norme impugnate pongono al

diritto al trattamento economico che dovrebbe competere al sanitario

alla cessazione del rapporto di prestazione d'opera, per il semplice

fatto della coesistenza con altro rapporto intercorso con un ente di

beneficenza o di assistenza.

Il trattamento preferenziale che il legislatore ha inteso riservare

agli Istituti di assistenza e beneficenza, esonerandoli, in

considerazione delle finalità sociali da essi perseguiti, dal

pagamento dei contributi assicurativi per i sanitari che si trovino

nelle particolari condizioni previste dalla legge, non può

ragionevolmente riversare i propri effetti a danno dei sanitari stessi.

La posizione retributiva di questi deve essere commisurata, a tutti gli

effetti e, quindi, anche a quelli conseguenti al collocamento a riposo

o, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento

economico goduto in attività di servizio considerato nel suo

complesso.

Né varrebbe obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della

legge n. 1035 del 1939 offre la possibilità al sanitario di potersi

iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo,

oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, per cui egli verrebbe

garantito in ordine al conseguimento di un trattamento di quiescenza

superiore a quello che gli spetterebbe se non si avvalesse della

riconosciuta facoltà.

Il porre a carico del prestatore d'opera la corresponsione anche

dei tributi propri del datore di lavoro contrasta con quella che è la

struttura del sistema previdenziale e rappresenta una imposizione che

costituisce, all'atto pratico, una riduzione non ragionevole del

trattamento economico. Se, pertanto, ben può rientrare nei compiti del

legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con

aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere

delle contribuzioni assicurative che fanno capo ad enti pubblici,

tuttavia ciò egli potrà farlo solo nei limiti in cui restino salvi i

diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di

retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d.l.

lo maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035,

limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, già

iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data

prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al

simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e

beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa

predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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