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Miscellanea
Adesione dell'Italia alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, e sua esecuzione
Legge 2 gennaio 1989, n. 17
- Aggiornato al
- 28 gennaio 1989
- Articoli
- 37
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e autorizzato ad aderire alla convenzione sulla…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MARINE Le Parti…
- Art. iiArticolo II 1. Obiettivo della presente Convenzione e la conservazione delle risorse…
- Art. iiiArticolo III Le Parti Contraenti, siano esse o meno Parti al Trattato Antartico…
- Art. ivArticolo IV 1. Rispetto all'area del Trattato Antartico tutte le Parti Contraenti, siano…
- Art. vArticolo V 1. Le Parti Contraenti che non sono Parti al trattato Antartico riconoscono…
- Art. viArticolo VI Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione deroghera' ai diritti e…
- Art. viiArticolo VII 1. Le Parti Contraenti con il presente atto stabiliscono e convengono di…
- Art. viiiArticolo VIII La Commissione avra' personalita' giuridica e godra' nel territorio di ogni…
- Art. ixArticolo IX 1. La Commissione avra' il compito di dare effetto agli obiettivi ed ai…
- Art. xArticolo X 1. La Commissione attirera' l'attenzione di qualsiasi Stato che non sia Parte…
- Art. xiArticolo XI La Commissione cerchera' di cooperare con le Parti Contraenti che possono…
- Art. xiiArticolo XII 1. Le decisioni della Commissione su questioni di sostanza verranno adottate…
- Art. xiiiArticolo XIII 1. Il Quartier Generale della Commissione avra' sede a Honart, Tasmania…
- Art. xivArticolo XIV 1. Le Parti Contraenti istituiscono con il presente Atto il Comitato…
- Art. xvArticolo XV 1. Il Comitato Scientifico costituira' un foro di consultazione e…
- Art. xviArticolo XVI 1. La prima riunione del Comitato Scientifico dovra' tenersi entro 3 mesi…
- Art. xviiArticolo XVII 1. La Commissione nominera' un Segretario Esecutivo, che coadiuvera' sia la…
- Art. xviiiArticolo XVIII Le lingue ufficiali della Commissione e del Comitato Scientifico saranno…
- Art. xixArticolo XIX 1. In occasione di ogni riunione annuale, la Commissione adottera'…
- Art. xxArticolo XX 1. I membri della Commissione forniranno annualmente alla Commissione ed al…
- Art. xxiArticolo XXI 1. Ciascuna Parte Contraente adottera', nell'ambito della propria…
- Art. xxiiArticolo XXII 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a compiere sforzi appropriati, in…
- Art. xxiiiArticolo XXIII 1. La Commissione ed il Comitato Scientifico coopereranno con le Parti…
- Art. xxivArticolo XXIV 1. Al fine di promuovere gli obiettivi ed assicurare l'osservanza delle…
- Art. xxvArticolo XXV 1. Qualora dovesse sorgere una controversia tra due o piu' parti Contraenti…
- Art. xxviArticolo XXVI 1. La presente Convenzione sara' aperta a Camberra dal 1 agosto al 31…
- Art. xxviiArticolo XXVII 1. La presente Convenzione e soggetta a ratifica, accettazione o…
- Art. xxviiiArticolo XXVIII 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 30o giorno successivo…
- Art. xxixArticolo XXIX 1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesio ne da parte di qualsiasi…
- Art. xxxArticolo XXX 1. La presente Convenzione potra' essere emendata in qualsiasi momento. 2…
- Art. xxxiArticolo XXXI 1. Ogni Parte Contraente potra' ritirarsi dalla presente Convenzione il 30…
- Art. xxxiiArticolo XXXII Il Depositario notifichera' a tutte le Parti Contraenti quanto segue: a)…
- Art. xxxiiiArticolo XXXIII 1. La presente Convenzione i cui testi, in inglese, francese, russo e…
