[1]Articolo XIX

[2]1. In occasione di ogni riunione annuale, la Commissione adottera' all'unanimita' il proprio bilancio e quello del Comitato Scientifico. 2. Un progetto di bilancio per la Commissione ed il Comitato Scientifico e per ogni organo sussidiario verra' predisposto dal Segretario Esecutivo e sottoposto ai membri della Commissione almeno 60 giorni prima della riunione annuale della Commissione. 3. Ciascun membro della Commissione contribuira' al bilancio. Fino allo scadere del 5› anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, il contributo di ciascun membro della Commissione sara' eguale. Successivamente, il contributo verra' determinato sulla base di due criteri: l'ammontare dei prelievi ed una quota eguale per tutti i membri della Commissione. La Commissione determinera' all'unanimita' la proporzione in base alla quale si applicheranno questi due criteri. 4. Le attivita' finanziarie della Commissione e del Comitato Scientifico verranno condotte conformemente ai regolamenti finanziari adottati dalla Commissione e saranno soggette ad una verifica ufficiale annuale effettuata da Revisori prescelti dalla Commissione. 5. Ogni membro della Commissione sosterra' le proprie spese derivanti dalla partecipazione alle riunioni della Commissione e del Comitato Scientifico. 6. Un membro della Commissione che non versi il proprio contributo per due anni consecutivi non avra' il diritto, nel periodo in cui si trova in debito, a prendere parte all'adozione delle decisioni in seno alla Commissione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxix · fonte del testo

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