[1]Articolo XXXI

[2]1. Ogni Parte Contraente potra' ritirarsi dalla presente Convenzione il 30 giugno di qualsiasi anno, dandone notifica per iscritto non oltre il 1 gennaio dello stesso anno al Depositario, il quale, ricevuta detta notifica, la comunichera' immediatamente alle altre Parti Contraenti. 2. Ogni altra Parte Contraente potra', entro 60 giorni dal ricevimento della copia di detta notifica da parte del Depositario, notificare per iscritto al Depositario il proprio ritiro; in tal caso il 30 giugno dello stesso anno la Convenzione cessera' di avere vigore rispetto alla Parte Contraente che abbia effettuato detta notifica. 3. Il ritiro della presente Convenzione da parte di un qualsiasi membro della Commissione non avra' effetto sui suoi obblighi finanziari derivanti dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxxi · fonte del testo

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