[1]Articolo XXVIII

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 30o giorno successivo alla data del deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo XXVI della presente Convenzione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che depositi, successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione la Convenzione entrera' in vigore il 30o giorno successivo a detto deposito.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxviii · fonte del testo

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