[1]Articolo XXV

[2]1. Qualora dovesse sorgere una controversia tra due o piu' parti Contraenti riguardo alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, tali Parti Contraenti si consulteranno tra loro al fine di dirimere la controversia tramite negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, decisione giudiziale o altro mezzo pacifico a loro scelta. 2. Qualsiasi controversia di tal genere che non venga risolta dovra', ogni volta con il consenso di tutte le parti in causa, essere deferita per la soluzione alla Corte Internazionale di Giustizia, ovvero essere sottoposta ad arbitrato; ma il mancato raggiungimento di un accordo per deferire la questione alla Corte Internazionale, ovvero risolverla tramite arbitrato, non sollevera' le Parti in causa dalla responsabilita' di continuare a cercare di risolverla mediante uno dei modi pacifici di cui al precedente paragrafo 1. 3. Nei casi in cui la controversia viene sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale dovra' essere costituito come stabilito nell'Allegato alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxv · fonte del testo

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