[1]Articolo XVI

[2]1. La prima riunione del Comitato Scientifico dovra' tenersi entro 3 mesi dalla prima riunione della Commissione. Successivamente il Comitato Scientifico si riunira' tanto spesso quanto sara' necessario per l'espletamento delle proprie funzioni. 2. Il Comitato Scientifico adottera' ed emendera', a seconda del caso, le proprie norme di procedura. Dette norme e ogni loro emendamento verranno approvati dalla Commissione. Esse comprenderanno anche le procedure per la presentazione delle relazioni di minoranza. 3. Il Comitato Scientifico potra' istituire, su approvazione della Commissione, quegli organismi sussidiari che si renderanno necessari per espletare le sue funzioni.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxvi · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari