I primi tre commi dell'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti: "Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000. Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza e' assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva".

Testo vigente dal 7 settembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari