Art. 5 — Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

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I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

  • 1)l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno; ((1-bis) l'elenco nominativo dei soci di societa' a responsabilita' limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale));
  • 2)la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;
  • 3)le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ne' quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito;
  • 4)le attestazioni comprovanti i versamenti d'imposta eseguiti entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
  • 5)i certificati e le attestazioni di cui al primo comma dell'art. 3 se ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve essere allegato per gli interessi, premi e altri frutti di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 26. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20 e non abbiano optato per il regime ordinario.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 31 luglio 1994

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1975 al 1 gennaio 1992. 21 parole aggiunte.

1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno; aggiunto: 1-bis) l'elenco nominativo dei soci di societa' a responsabilita' limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art5 · fonte del testo

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